Chi paga l'ascensore e chi può usarlo?
L'ascensore installato fin dall'origine è parte comune dell'edificio (art. 1117 c.c.). Le spese di manutenzione e sostituzione si ripartiscono per metà in ragione del valore delle unità immobiliari e per metà in proporzione all'altezza di ciascun piano dal suolo (art. 1124 c.c.). Se invece l'impianto è stato installato in un secondo momento da alcuni condòmini, appartiene a chi lo ha pagato, salvo adesione successiva degli altri.
Quando l'ascensore è di tutti?
Quando esiste dall'origine dell'edificio: in quel caso partecipa alla funzione unitaria del fabbricato ed è compreso tra le parti comuni. Se viene installato successivamente per iniziativa di tutti o di parte dei condòmini si tratta di un'innovazione: l'impianto appartiene a chi ne ha sostenuto la spesa, ma gli altri condòmini possono aderire in seguito partecipando ai costi (artt. 1120 e 1121 c.c.).
Il singolo condomino può usarlo per fini particolari?
Sì, nei limiti dell'articolo 1102: ciascuno può servirsi della cosa comune anche per un proprio fine specifico, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri il pari uso. In mancanza di specifiche limitazioni stabilite dal regolamento di condominio, l'uso dell'ascensore per trasportare materiale edilizio, ad esempio, può essere vietato solo se in concreto danneggia l'impianto o ostacola l'utilizzo degli altri condòmini, tenuto conto di frequenza, durata, orari e cautele adottate.
Come si ripartiscono le spese?
- Manutenzione e sostituzione: metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari, metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo (art. 1124 c.c., che dopo la riforma del 2012 menziona espressamente gli ascensori).
- Installazione ex novo: è un'innovazione e la spesa segue il valore della proprietà di ciascuno (art. 1123, comma 1), fermo restando che nelle innovazioni gravose i dissenzienti possono restare esclusi da spesa e uso, con facoltà di aderire in seguito (art. 1121 c.c.).
I criteri legali possono essere derogati da un patto negoziale, anche contenuto in un regolamento di natura contrattuale vincolante per tutti i partecipanti.